Art. 3
In vigore dal 28 apr 1989
1. L'aiuto è concesso soltanto per le superfici seminate con canapa delle varietà elencate nell'allegato B.
2. Ai fini del controllo dell'osservanza delle condizioni previste all', paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71, la domanda di aiuto per la canapa è corredata da una copia dell'etichetta ufficiale redatta a norma della direttiva 69/208/CEE del Consi- glio (3) o delle disposizioni adottate in base a detta direttiva per le sementi utilizzate o da qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato.
3. La rilevazione del tenore di tetraidrocannabinolo ed il prelievo dei campioni ai fini della rilevazione stessa sono effettuati in base al metodo descritto nell'allegato C.
4. Gli Stati membri interessati versano l'aiuto soltanto se la superficie di raccolta corrisponde al quantitativo di sementi indicato in uno dei documenti di cui al para- grafo 2.
Storico versioni
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