Art. 6

In vigore dal 28 apr 1989
1. Il controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 619/71 è eseguito almeno sul 5 % delle dichiarazioni delle superfici di semina previste dall' e su una percentuale rappresentativa delle domande di aiuto di cui all', tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici in questione. 2. In caso di irregolarità rilevanti che interessino il 6 % o più dei controlli effettuati, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione questo risultato nonché i provvedimenti da essi adottati in conseguenza.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1989/1164 | Portale Normativo