Art. 5

In vigore dal 28 apr 1989
1. Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta ogni anno una dichiarazione della superficie di semina, salvo casi di forza maggiore, entro il 30 giugno per il lino ed entro il 15 luglio per la canapa. Tuttavia, per la campagna 1989/1990 le dichiarazioni sono presentate rispettivamente entro il 15 ed entro il 31 luglio 1989. 2. Se la superficie di levata risulta inferiore a quella indicata nella dichiarazione, il dichiarante deve comunicare alle autorità competenti i dati relativi alla superficie di levata entro i termini di cui al paragrafo 1. 3. La dichiarazione deve contenere almeno: - il cognome, il nome e l'indirizzo del dichiarante; - la specie botanica con l'indicazione, per il lino, della destinazione principale nonché la varietà coltivata; - la superficie di semina, espressa in ettari e are; - il riferimento catastale delle superfici di semina o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici. 4. Le dichiarazioni relative a superfici pari o superiore a 3 ettari sono ammissibili soltanto se: - sono state previamente vidimate da un organismo designato dallo Stato membro interessato, ovvero - sono corredate, di un documento che attesti l'esattezza della dichiarazione, in una maniera considerata soddisfacente dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione relativa ad una superficie inferiore a 3 ettari sia ammissibile soltanto se è stata previamente vidimata da un organismo da essi designato.
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