Art. 5

In vigore dal 4 ago 1988
1. La Commissione prende le decisioni che stabiliscono le modalità di utilizzazione del contributo. 2. I contributi sono concessi agli organismi internazionali e alle organizzazioni non governative soltanto se si impegnano a rispettare le modalità di attuazione comunicate loro dalla Commissione.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/2508 | Portale Normativo