Art. 2
In vigore dal 4 ago 1988
1. Il contributo comunitario può estendersi all'acquisto, nella Comunità o nei paesi in via di sviluppo, di prodotti alimentari di cui all' e di sementi, nonché al loro trasporto fino a destinazione.
2. L'importo del contributo comunitario all'acquisto e al trasporto dei prodotti alimentari o delle sementi è stabilito in misura non inferiore al 25 % e non superiore al 75 % del costo totale dell'operazione.
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