Art. 1

In vigore dal 4 ago 1988
1. La Comunità può partecipare al finanziamento di acquisti di prodotti alimentari che figurano nella decisione della Commissione relativa alla compilazione annuale dell'elenco dei prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, nonché di acquisti di sementi effettuati da organismi internazionali e da organizzazioni non governative a favore delle popolazioni bisognose dei paesi in via di sviluppo. 2. Le azioni di cofinanziamento possono essere intraprese su richiesta di organismi internazionali e di organizzazioni non governative per contribuire a sopperire alle esigenze nutrizionali di quegli strati della popolazione che non sono in grado di colmare una carenza alimentare con i propri mezzi e le proprie risorse, allorché tali azioni risultano le più opportune. 3. Le organizzazioni non governative devono soddisfare i seguenti requisiti: a) avere uno statuto caratteristico di questo tipo di organizzazioni; b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, eccezionalmente, in un paese terzo; c) dimostrare la propria capacità di condurre a buon fine iniziative analoghe a quelle di cui al presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/2508 | Portale Normativo