Art. 4

In vigore dal 4 ago 1988
Per la concessione di contributi in casi di emergenza conseguenti a catastrofi naturali o a circostanze eccezionali comparabili a calamità naturali, nonché di contributi il cui importo è pari o inferiore a 400 000 ECU, le decisioni vengono adottate dalla Commissione, che ne informa immediatamente gli Stati membri.
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