Art. 7

In vigore dal 4 ago 1988
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio vengono informati, subito dopo l'adozione, delle decisioni prese a norma degli . 2. La Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'andamento delle diverse azioni per i rispettivi esercizi. 3. La Commissione effettua regolarmente valutazioni di azioni significative per stabilire se gli obiettivi definiti al momento dell'esame di tali azioni siano stati raggiunti e per fornire direttive atte a migliorare l'efficacia delle azioni future. Tali relazioni di valutazione sono comunicate al comitato di cui all'.
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