Art. 8

In vigore dal 4 ago 1988
La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie per la corretta esecuzione delle azioni stabilite a norma del presente regolamento. A tal fine gli Stati membri prestano assistenza alla Commissione, fornendole in particolare tutte le informazioni necessarie.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/2508 | Portale Normativo