Art. 3

In vigore dal 4 ago 1988
1. Le decisioni che attribuiscono un contributo ad organismi internazionali e ad organizzazioni non governative per l'acquisto di prodotti alimentari e di sementi vengono prese dalla Commissione. 2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio, una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. 4. Il comitato può esaminare ogni altra questione relativa all'attuazione delle azioni previste dal presente regolamento, sollevata dal suo presidente, su iniziativa di questo o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/2508 | Portale Normativo