Art. 5

In vigore dal 24 giu 1988
Le misure oggetto di un finanziamento a norma del presente regolamento debbono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in virtù dei medesimi, nonché agli obiettivi delle politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda le norme sulla concorrenza, la stipulazione dei pubblici appalti e la tutela dell'ambiente.
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