Art. 1

In vigore dal 24 giu 1988
1. È istituito, per una durata di cinque anni, un programma di ammodernamento dell'industria portoghese (qui di seguito denominato "PEDIP"), che comporta un pacchetto di provvedimenti, anche di formazione professionale, intesi a promuovere lo sviluppo di detta industria. 2. Il contributo finanziario del bilancio comunitario alla realizzazione del PEDIP viene realizzato, oltre che con l'intervento dei Fondi strutturali, con risorse supplementari pari ad un importo medio di 100 milioni di ECU all'anno (prezzi 1988) durante gli esercizi 1988 - 1992. L'utilizzazione di dette risorse supplementari ha luogo conformemente al presente regolamento.
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