Art. 6

In vigore dal 24 giu 1988
La Commissione è tenuta costantemente informata circa l'esecuzione dei provvedimenti che beneficiano del contributo comunitario nel quadro del PEDIP. La Repubblica portoghese adotta tutti i provvedimenti necessari per agevolare i controlli effettuati dalla Commis- sione sulle operazioni svolte nell'ambito del PEDIP, fatti salvi i controlli organizzati dalla Repubblica portoghese stessa o a norma degli articoli 206 bis e 209 del trattato. Detti controlli possono assumere la forma di indagini o di verifiche in loco.
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