Art. 8
In vigore dal 24 giu 1988
1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo qui di seguito denominato "comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, sono applicabili le seguenti disposizioni:
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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