Art. 9

In vigore dal 24 giu 1988
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione del presente regolamento anteriormente al 1g giugno 1990, per il periodo trascorso, e una relazione finale sul PEDIP al più tardi alla fine del 1993. Dette relazioni vertono in particolare su tutte le iniziative di sviluppo intraprese, ne riferiscono le spese sostenute e ne valutano gli effetti.
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