Art. 4

In vigore dal 24 giu 1988
Per la gestione delle risorse supplementari di cui all', ed in funzione della natura del provvedimento, la Commissione applica le disposizioni del caso relative al tasso di intervento comunitario, alle modalità in materia di impegno, pagamento e riscossione dei contributi comunitari nonché al controllo delle azioni oggetto di detti contributi. Il tasso di finanziamento comunitario mediante risorse di bilancio, per quanto riguarda le azioni selezionate nel quadro del PEDIP, non deve superare il 75 % del costo globale del provvedimento, a prescindere dalla forma dei contributi finanziari. Gli studi preliminari, le azioni pilota e le misure di assistenza tecnica intrapresi su iniziativa della Commissione possono essere finanziati dalla Comunità a concorrenza del 100 % del costo totale.
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