Art. 5
In vigore dal 24 giu 1988
Le misure oggetto di un finanziamento a norma del presente regolamento debbono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in virtù dei medesimi, nonché agli obiettivi delle politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda le norme sulla concorrenza, la stipulazione dei pubblici appalti e la tutela dell'ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2053:oj#art-5