Art. 9

In vigore dal 24 giu 1988
Per l'applicazione dei massimali di cui all', le operazioni di prestito sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui sono concluse. Le operazioni di rimborso sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui il prestito corrispondente è stato concluso.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1988/1969 | Portale Normativo