Art. 13

In vigore dal 24 giu 1988
1. Il regolamento (CEE) n. 682/81 e la decisione 71/143/CEE sono abrogati. 2. Le operazioni in corso di prestiti comunitari effettuate a norma del regolamento (CEE) n. 682/81 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono imputate al massimale di esposizione debitoria di cui all', paragrafo 2, per gli importi non ancora rimborsati, valutati al loro controvalore iniziale in ECU. 3. I riferimenti agli atti abrogati a norma del paragrafo 1 devono intendersi come fatti al presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 26 del 1. 2. 1988, pag. 13. (2) Parere reso il 17 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1971, pag. 15. (4) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 28. (5) GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 118 dell' 1. 5. 1985, pag. 59. ALLEGATO Massimali di esposizione debitoria previsti all', paragrafo 3 Stato membro in milioni di ECU in % del totale Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito 875 407 2 715 235 1 132 2 715 158 1 810 31 905 227 2 715 6,28 2,92 19,50 1,69 8,13 19,50 1,13 13,00 0,22 6,50 1,63 19,50 Totale 13 925 100,00
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