Art. 8
In vigore dal 24 giu 1988
1. Ogni Stato membro creditore a titolo del meccanismo di cui all' che venisse a trovarsi in difficoltà nella bilancia dei pagamenti e/o a subire una diminuzione improvvisa delle sue riserve valutarie, può chiedere la mobilizzazione del suo credito. Alla luce delle circostanze, il Consiglio decide la mobilizzazione, secondo le seguenti modalità o un'opportuna combinazione di esse:
- rifinanziamento effettuato tramite prestiti della Comunità presso le istituzioni finanziarie o sui mercato dei capitali, alle condizioni di cui all',
- trasferimento di credito presso altri Stati membri creditori,
- rimborso anticipato, totale o parziale, da parte dello o degli Stati membri debitori.
2. In caso di rifinanziamento operato in conformità del paragrafo 1, lo Stato debitore accetta che la moneta di conto in cui è stato inizialmente espresso il suo debito sia sostituita dalla moneta utilizzata per il rifinanziamento. Se del caso, lo Stato membro debitore sopporta l'eventuale onere supplementare derivante da una modifica del tasso d'interesse nonché le spese in cui la Comunità incorre per la conclusione a l'esecuzione dell'operazione.
3. Ogni Stato membro creditore può convenire con uno o più altri Stati membri il trasferimento totale o parziale del suo credito. Gli Stati membri interessati notificano tale trasferimento alla Commissione e al Comitato monetario.
4. Ogni Stato membro creditore di un prestito che prevede una clausola di rimborso anticipato prende le disposizioni necessarie quando lo Stato membro debitore decide di ricorrere a tale facoltà. Gli Stati membri interessati notificano l'operazione alla Commissione e al Comitato monetario.
Storico versioni
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