Art. 11

In vigore dal 24 giu 1988
Il Fondo europeo di cooperazione monetaria prende le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti. I fondi sono versati solo ai fini previsti all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1969:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Regolamento (UE) 1988/1969 | Portale Normativo