Art. 7
In vigore dal 24 giu 1988
1. Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione, di cui all', vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazione di scadenza, né rischio di cambio o di tasso di interesse, né qualsiasi altro rischio commerciale.
Le operazioni di assunzione di prestiti espresse, pagabili o rimborsabili nella moneta di uno Stato membro, possono essere concluse soltanto previa consultazione delle autorità competenti di detto Stato.
Quando uno Stato membro beneficia di un prestito accompagnato da una clausola di rimborso anticipato e decide di avvalersi di questa facoltà, la Commissione prende le disposizioni necessarie.
2. Su richiesta dello Stato membro debitore e se le circostanze permettono un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento o ad un riassetto delle condizioni finanziarie della totalità o di parte dei prestiti inizialmente assunti.
Le operazioni di rifinanziamento o di riassetto debbono essere realizzate alle condizioni previste dal paragrafo 1 e non devono provocare un allungamento della durata media dei prestiti oggetto di tali operazioni né un aumento dell'ammontare, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
3. Le spese in cui la Comunità incorre per la conclusione e l'esecuzione di ogni operazione sono sostenute dallo Stato membro beneficiario.
4. Il Comitato monetario è tenuto informato dello svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma e al paragrafo 2, primo comma.
Storico versioni
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