Art. 6
In vigore dal 24 giu 1988
1. I prestiti accordati a titolo del sostegno finanziario a medio termine possono intervenire a consolidamento di un sostegno monetario a breve termine accordato dalle banche centrali degli Stati membri.
2. A richiesta dello Stato membro beneficiario, i prestiti di cui al paragrafo 1 possono contemplare la possibilità di rimborso anticipato.
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