Art. 5

In vigore dal 24 giu 1988
La Commissione prende le misure necessarie al fine di verificare ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità è conforme al programma di risanamento o di accompagnamento o alle altre eventuali condizioni approvate dal Consiglio a norma dell'. A tal fine, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie. In funzione dei risultati della verifica, la Commissione, previo parere del Comitato monetario, decide sui versamenti successivi. Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica inizialmente fissate.
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