Art. 2

In vigore dal 24 giu 1988
Quando uno Stato membro si propone di ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare, fra l'altro, la possibilità offerta dal meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine. Tale consultazione avviene in seno al Comitato monetario.
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