Art. 4
In vigore dal 25 giu 1987
1. Per effettuare le importazioni di cui all', può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, che l'organismo d'intervento spagnolo proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di quantitativi da determinare di granturco e di sorgo e li sottoponga al regime del deposito doganale in Spagna a norma della direttiva 69/74/CEE (3).
2. I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno spagnolo, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, a condizioni che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato.
3. All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un prelievo agricolo pari alla media dei prelievi applicabili in Spagna - tenendo conto dell'importo compensativo monetario - ai cereali in oggetto nel corso dei primi 25 giorni del mese precedente la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, previa detrazione della differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di intervento in vigore nello stesso mese.
L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento spagnolo.
All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento, il prezzo di vendita, detratto il prelievo, costituisce un provento della vendita ai sensi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3247/81 (4).
4. L'acquisto di cui al paragrafo 1 si considera come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.
5. I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta per volta dalla Comunità ed assimilati alle spese di cui all' del regolamento (CEE) n. 1883/78. L'organismo d'intervento spagnolo contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo « zero » sul conto di cui all' del regolamento (CEE) n. 1883/78.
L', ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 non si applica al finanziamento delle operazioni materiali occasionate dal magazzinaggio dei prodotti acquistati.
Storico versioni
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