Art. 2

In vigore dal 25 giu 1987
1. I quantitativi annui di cui all' sono ridotti, secondo modalità da determinare, in proporzione ai quantitativi di glutine di granturco, di trebbie di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da paesi terzi. Qualora risulti che le quantità di questi stessi prodotti importate in Spagna sotto scorta dei documenti attestanti il loro carattere comunitario si sviluppano in modo anormale, le necessarie misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (1). 2. Per il 1987 i quantitativi di granturco e di sorgo importati nel quadro del regolamento (CEE) n. 2913/86 (2) non sono compresi nei quantitativi di cui all'. 3. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all' sono destinati a essere trasformati o utilizzati in Spagna.
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