Art. 1

In vigore dal 25 giu 1987
Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1987, le importazioni da paesi terzi destinate all'immissione in libera pratica in Spagna di un quantitativo massimo annuo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo sono effettuate alle condizioni definite dagli articoli che seguono.
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