Art. 3

In vigore dal 25 giu 1987
1. Fatto salvo l', all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna ed entro i limiti quantitativi indicati all', al prelievo fissato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75 si applica una riduzione. 2. L'importo della riduzione è fissato, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, a un livello che consente di evitare perturbazioni sul mercato spagnolo. La riduzione del prelievo può essere fissata anche secondo una procedura di gara. La riduzione può essere differenziata in caso di importazione di granturco e di sorgo in Spagna nel quadro del regolamento (CEE) n. 486/85. 3. La riduzione si applica alle importazioni di granturco e di sorgo effettuate in Spagna in base a un titolo valido soltanto in detto Stato membro.
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