Art. 8

Secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono adottate:

In vigore dal 25 giu 1987
- le misure necessarie a garantire che i cereali che hanno beneficiato della riduzione del prelievo siano trasformati o utilizzati in Spagna; queste misure possono prevedere, in particolare, la costituzione di una garanzia; - le altre modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al rilascio dei titoli d'importazione; tali modalità possono prevedere che i titoli siano rilasciati soltanto in Spagna e previo accordo della Commissione.
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