Art. 9

In vigore dal 25 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4. (4) GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23. (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 3. (6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. (7) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (8) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 14. (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7. (4) GU n. L 327 del 14. 11. 1987, pag. 1.
Storico versioni

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