Art. 9
In vigore dal 25 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. DE CROO
(1) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(4) GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 3.
(6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
(7) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(8) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 14.
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.
(4) GU n. L 327 del 14. 11. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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