Art. 7
In vigore dal 25 giu 1987
In caso di perturbazioni dei mercati dei prodotti derivati dal granturco e dal sorgo, può essere instaurato, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, un dazio compensativo per l'esportazione dei prodotti in questione dalla Spagna o la loro spedizione negli altri Stati membri.
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