Art. 6

In vigore dal 18 mag 1987
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a garantire il controllo delle partite contrattuali, anche per quanto riguarda l'età e l'identificazione dei quantitativi immagazzinati. Il controllo della data di immagazzinamento della partita avviene secondo le modalità stabilite dall'organismo di intervento. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro ogni martedì i quantitativi di latte scremato in polvere per i quali sono stati stipulati contratti di ammasso nel corso della settimana precedente.
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