Art. 8

In vigore dal 18 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10. (4) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4. (5) GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 2. (6) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1. (7) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 13. (8) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19. (1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.
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