Art. 3
In vigore dal 18 mag 1987
1. Il quantitativo minimo dei contratti di ammasso è pari a 10 tonnellate per partita.
2. Il contratto di ammasso è concluso esclusivamente se l'ammassatore s'impegna:
a) a conservare le partite di latte scremato in polvere nei depositi per almeno sessanta giorni;
b) a non modificare la composizione della partita contrattuale per la durata del contratto;
c) a tenere una contabilità di magazzino ed a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento i quantitativi entrati e usciti nel corso della settimana precedente.
3. Il contratto di ammasso prevede tra l'altro disposizioni relative:
a) al quantitativo di latte scremato in polvere identificato per partita;
b) all'importo dell'aiuto;
c) alle date per l'esecuzione del contratto;
d) all'identificazione dei depositi;
e) ai controlli da effettuarsi a norma dell', paragrafo 1.
4. Il contratto di ammasso viene redatto per iscritto per una o più partite. La data di inizio dell'ammasso contrattuale corrisponde al giorno successivo a quello dell'immagazzinamento.
Il contratto di ammasso è concluso prima dell'immagazzinamento del latte scremato in polvere. Le operazioni di immagazzinamento devono essere portate a termine entro i ventotto giorni successivi alla data di conclusione del contratto.
5. Le operazioni di uscita dal magazzino vanno effettuate per partita.
Storico versioni
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