Art. 1

In vigore dal 18 mag 1987
1. Gli acquisti di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 possono essere sospesi a decorrere dal lunedì successivo alla constatazione che sussiste il presupposto previsto dall', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 777/87. 2. In caso di sospensione degli acquisti, le offerte di vendita non possono in nessum caso essere registrate dall'organismo di intervento dopo la fine della settimana in cui ha avuto luogo la constatazione di cui al paragrafo 1. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro le ore 12 di ogni mercoledì i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto di un'offerta di vendita registrata a norma dell', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (8).
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