Art. 5

In vigore dal 18 mag 1987
In deroga al disposto dell', paragrafo 2, lettera a) e dell', paragrafo 2, allo scadere di un periodo di ammasso effettivo di trenta giorni è possibile asportare dal deposito una o più partite del latte scremato in polvere contrattuale, purché nei sessanta giorni successivi all'uscita dal deposito: - esse lascino il territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2730/79, oppure - giungano a destinazione nei casi previsti dall', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2730/79, oppure - siano immagazzinate in un deposito di approvvigionamento riconosciuto a norma delle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79. Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal deposito, precisando i quantitativi che intende esportare. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma la prova è fornita secondo le stesse modalità in vigore in materia di restituzioni.
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