Art. 4

In vigore dal 18 mag 1987
1. Gli importi degli aiuti e la durata massima dell'ammasso contrattuale sono stabiliti contemporaneamente alla decisione di sospensione degli acquisti di cui all'. La conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo in vigore il primo giorno dell'ammasso contrattuale. 2. Se la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a sessanta giorni non è erogato alcun aiuto. 3. L'aiuto è versato al termine del periodo di ammasso contrattuale previo accertamento dell'adempimento degli obblighi incombenti all'ammassatore.
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