Art. 2

In vigore dal 18 mag 1987
1. Nei periodi di sospensione degli acquisti di latte scremato in polvere di cui all', possono essere conclusi contratti di aiuto per l'ammasso privato di latte scremato in polvere con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio è situato il deposito nel quale il prodotto sarà immagazzinato. 2. È ammesso al beneficio di un aiuto per l'ammasso privato esclusivamente il latte scremato in polvere fabbricato nella Comunità il quale: a) sia stato fabbricato in un laboratorio di produzione che si impegni a tenere in maniera continuativa i registri di cui all', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 625/78; b) sia stato fabbricato nel corso dei ventotto giorni che precedono il giorno dell'inizio dell'ammasso oggetto del contratto, ma non prima della data di sospensione degli acquisti di latte scremato in polvere di cui all'; c) sia conforme alla definizione di cui all' del regolamento (CEE) n. 986/68; d) sia immagazzinato in imballaggi o contenitori recanti come minimo le indicazioni che seguono, se del caso trascritte in codice: - numero di identificazione della fabbrica, - data di fabbricazione, - numero della partita, - peso netto, - Stato membro di fabbricazione. 3. Le operazioni di immagazzinamento possono aver luogo esclusivamente nel periodo compreso tra la data di sospensione degli acquisti di cui all' e il 31 agosto dell'anno in causa.
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