Art. 6

Rango dei risultati dell'ispezione

In vigore dal 1 apr 1987
1. Nel calcolo delle percentuali, i risultati del campionamento in porto prevalgono su quelli ottenuti da un campionamento in mare. 2. Nel calcolo delle percentuali, i risultati del campionamento eseguito durante lo sbarco prevalgono su quelli ottenuti da un campionamento in mare o in porto senza sbarco del pescato.
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