Art. 3

Stima dei carichi di pesce a bordo

In vigore dal 1 apr 1987
Qualora vi siano sul peschereccio specie da maglie piccole, il rappresentante delle autorità competenti dello Stato membro, in appresso denominato « ispettore », calcola il quantitativo di ciascun gruppo di specie a bordo necessario ai fini del calcolo della percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette che siano state catturate con reti a maglie piccole e successivamente selezionate. Per determinare il peso, l'ispettore si serve dei dati iscritti nel registro delle operazioni di pesca (giornale di bordo), tenuto ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio (5), e del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione (6).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:954:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo