Art. 3
Stima dei carichi di pesce a bordo
In vigore dal 1 apr 1987
Qualora vi siano sul peschereccio specie da maglie piccole, il rappresentante delle autorità competenti dello Stato membro, in appresso denominato « ispettore », calcola il quantitativo di ciascun gruppo di specie a bordo necessario ai fini del calcolo della percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette che siano state catturate con reti a maglie piccole e successivamente selezionate. Per determinare il peso, l'ispettore si serve dei dati iscritti nel registro delle operazioni di pesca (giornale di bordo), tenuto ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio (5), e del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione (6).
Storico versioni
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