Art. 7
Dimensioni minime dei campioni
In vigore dal 1 apr 1987
1. Per il campionamento in mare, il peso totale dei campioni prelevati a norma dell' non deve essere inferiore a 100 kg.
2. Per il campionamento in porto, il peso totale dei campioni prelevati a norma dell' non deve essere inferiore a 100 kg o ad 1/2 000 del peso delle catture sbarcate o di tutte le specie catturate che si trovano a bordo, a seconda di quale dei tre valori è il più elevato.
Storico versioni
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