Art. 4
Selezione dei campioni
In vigore dal 1 apr 1987
1. Il prelievo dei campioni è eseguito e la procedura di ispezione è applicata dall'ispettore.
2. Il comandante del peschereccio o un suo rappresentante può assistere al campionamento.
3. I campioni sono prelevati da ogni parte del pescato contenente specie da maglie piccole.
4. Il campionamento si effettua in modo che almeno un campione venga prelevato da ogni stiva o scomparto della stiva accessibile, oppure dal pesce sul ponte prima o dopo la cernita, in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 3094/86.
5. Per quanto possibile, l'ispettore preleva i campioni in funzione del quantitativo di pesce che stima sia contenuto in ogni stiva o scomparto della stiva o sul ponte.
6. I campioni sono prelevati possibilmente a diversi livelli della stiva o dello scomparto della stiva.
7. Se il campionamento è effettuato al momento dello sbarco del pescato, i campioni sono prelevati ad intervalli durante le operazioni di scarico.
8. I campioni sono separati per specie o gruppi di specie. Terminata la cernita, si calcola il peso totale di ogni specie o gruppo di specie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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