Art. 4

Selezione dei campioni

In vigore dal 1 apr 1987
1. Il prelievo dei campioni è eseguito e la procedura di ispezione è applicata dall'ispettore. 2. Il comandante del peschereccio o un suo rappresentante può assistere al campionamento. 3. I campioni sono prelevati da ogni parte del pescato contenente specie da maglie piccole. 4. Il campionamento si effettua in modo che almeno un campione venga prelevato da ogni stiva o scomparto della stiva accessibile, oppure dal pesce sul ponte prima o dopo la cernita, in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 3094/86. 5. Per quanto possibile, l'ispettore preleva i campioni in funzione del quantitativo di pesce che stima sia contenuto in ogni stiva o scomparto della stiva o sul ponte. 6. I campioni sono prelevati possibilmente a diversi livelli della stiva o dello scomparto della stiva. 7. Se il campionamento è effettuato al momento dello sbarco del pescato, i campioni sono prelevati ad intervalli durante le operazioni di scarico. 8. I campioni sono separati per specie o gruppi di specie. Terminata la cernita, si calcola il peso totale di ogni specie o gruppo di specie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:954:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo