Art. 9

In vigore dal 1 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 316 del 6. 12. 1984, pag. 34. (5) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (6) GU n. L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1.
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