Art. 5
Procedura d'ispezione
In vigore dal 1 apr 1987
1. Se è tecnicamente possibile, il campionamento iniziale è effettuato in mare.
2. Il comandante del peschereccio può chiedere che il campionamento sia ripetuto in porto prima o nel corso delle operazioni di scarico.
L'ispettore può esigere che il campionamento sia ripetuto in porto prima e nel corso delle operazioni di scarico, se il comandante decide di scaricare il pescato.
3. Se il comandante o l'ispettore hanno chiesto che il campionamento sia effettuato durante lo sbarco delle catture, il porto scelto dall'ispettore deve possedere attrezzature per lo scaricamento e il trattamento del pescato, purché non vi si oppongano, a giudizio dell'ispettore, limiti imposti da circostanze che impediscono di adempiere a tale obbligo.
4. Il peschereccio può essere scortato fino al porto o la sua stiva può essere sigillata e il comandante può ricevere l'ordine di condurre il peschereccio in un porto determinato dall'ispettore. In quest'ultimo caso l'ispettore comunica alle autorità di controllo competenti del porto il nome del peschereccio, il suo numero di immatricolazione e, se esiste, l'indicativo radio e l'ora d'arrivo prevista. Il comandante deve presentarsi alle autorità di controllo subito dopo l'arrivo. I sigilli possono essere rotti soltanto da un ispettore.
5. L'intera procedura d'ispezione è svolta da ispettori delle stesso Stato membro, a meno che tale Stato accetti di trasferire la procedura di controllo alle autorità competenti di un altro Stato membro.
6. Se le procedure di controllo sono trasferite da uno Stato membro ad un altro in applicazione del paragrafo 5, sono apposti i sigilli sulla stiva e si applicano le disposizioni del paragrafo 4 relative ai pescherecci la cui stiva è stata sigillata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:954:oj#art-5