Art. 1
Campioni rappresentativi
In vigore dal 1 apr 1987
Per la determinazione della percentuale dell' del regolamento (CEE) n. 3094/86 nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni, i campioni di pesci prelevati secondo le disposizioni del presente regolamento sono considerati rappresentativi del volume globale del pesce a bordo e del volume globale del pesce nella stiva oppure al momento dello sbarco ai sensi dell', paragrafo 3 dello stesso regolamento.
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