Art. 9
In vigore dal 25 mar 1987
In deroga all', durante un periodo transitorio compreso tra il 6 aprile e il 10 luglio 1987 i produttori possono presentare domande di premio senza assumere l'impegno di cui al secondo trattino dello stesso articolo.
In tal caso, il produttore deve dichiarare nella sua domanda che gli animali interessati hanno almeno nove mesi di età alla data di presentazione della domanda e sono stati detenuti nella sua azienda per almeno tre mesi prima di tale data. Gli animali interessati devono recare un segno di identificazione ben visibile e permanente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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