Art. 10

In vigore dal 25 mar 1987
1. La prova dell'avvenuta spedizione degli animali si considera fornita mediante presentazione di un attestato con il quale le autorità competenti dello Stato membro di partenza certificano che i prodotti sono usciti da tale Stato membro. In occasione delle spedizioni, il ricorso alla procedura del transito comunitario è obbligatorio per consentire il rilascio dell'attestato di cui al primo comma. A richiesta dell'interessato, l'attestato è vistato dopo che l'ufficio di partenza ha ricevuto l'esemplare di rinvio del documento di transito. Per i prodotti spediti sotto scorta di una lettera di vettura internazionale, equiparata al documento T2, l'attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, previa presentazione della lettera di vettura, dalla quale risulti che i prodotti che ne formano oggetto sono stati accettati, per il trasporto, dall'amministrazione ferroviaria. L'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto intesa a far terminare il trasporto stesso in uno Stato membro diverso da quello di destinazione soltanto se l'attestato non è Stato rilasciato o viene restituito. 2. Per quanto riguarda l'esportazione, la prova dell'uscita dal territorio geografico della Comunità è fornita come in materia di restituzioni all'esportazione.
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