Art. 7

In vigore dal 25 mar 1987
1. Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro procedono al controllo amministrativo e alle ispezioni sul posto, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano il regime di premio speciale. Tale controllo verte in particolare: a) sul numero di bovini maschi presenti nell'azienda gestita dal produttore e formanti oggetto della domanda; b) sull'esattezza delle dichiarazioni previste e sul rispetto degli impegni presi dal produttore; c) sull'osservanza delle disposizioni concernenti l'identificazione o la marchiatura di cui all'. 2. Ai fini dell'esercizio di un adeguato controllo delle domande presentate a norma dell', gli Stati membri fissano un periodo minimo durante il quale i bovini maschi devono essere detenuti nell'azienda dopo la data di presentazione della domanda. Tale periodo non può essere inferiore a un mese né superiore a cinque mesi. 3. Per quanto riguarda la dichiarazione del produttore di aver proceduto all'ingrasso degli animali, di cui all', lettera d) del regolamento (CEE) n. 468/87, il controllo verte in particolare sulla contabilità dell'azienda e sui mezzi di produzione, i quali dovrebbero essere tali da aver permesso l'ingrasso del numero di animali indicato nella domanda, per un periodo di almeno tre mesi, nell'azienda in causa. 4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare il recupero dei premi indebitamente versati. In caso di falsa dichiarazione, gli Stati membri procedono al recupero di un importo pari alla totalità dei premi che sono stati versati sulla base di tale dichiarazione. 5. Le domande concernenti un numero di animali ammissibili al beneficio del premio superiore a quello constatato in occasione del controllo sono considerate equivalenti a una falsa dichiarazione. Tuttavia, se il numero di animali ammissibili, constatato in occasione del controllo di cui al paragrafo 1, lettera a) è inferiore a quello per il quale è stata presentata la domanda di premio, quest'ultimo è dovuto per il numero di animali ammissibili effettivamente detenuti nell'azienda durante il periodo di cui al paragrafo 2, sempreché tale diminuzione di numero sia imputabile alle circostanze naturali della vita della mandria e il produttore ne abbia informato al più presto le autorità competenti. 6. Il diritto al premio permane se il produttore non ha potuto rispettare l'impegno di cui all' per motivi di forza maggiore, in particolare quelli di cui all' del regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione (1). Il produttore ne informa al più presto le autorità competenti.
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