Art. 11

In vigore dal 25 mar 1987
1. Al più tardi entro i dieci giorni successivi alla data della loro applicazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 468/87 e del presente regolamento. 2. Al più tardi entro il 30 marzo, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale durante il passato anno civile.
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